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Su questo argomento: Introduzione, Tipologia di impianti ammessi all'incentivazione, Scambio sul posto, Individuazione della tariffa incentivante, Periodo di rientro dell’investimento di un impianto fotovoltaico, Incremento del 5% delle tariffe incentivanti, Premio per uso efficiente dell'energia, Variazione delle tariffe nel tempo, Condizioni di cumulabilità.
Leggi anche: Impianti fotovoltaici e Conto Energia
Il nuovo decreto di incentivazione del Fotovoltaico si basa su un principio differente rispetto quelli utilizzati sino ad ora ovvero riconosce un contributo in base alla reale produzione di energia elettrica e non alla semplice realizzazione dell’impianto.
Sino al 2006 erano stati previsti dei sistemi di incentivazione definiti ‘in conto capitale’ ovvero che a fronte in un investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico riconoscevano il rimborso di una quota parte di tale importo.
Oggi si è deciso di premiare non tanto chi realizza l’impianto ma piuttosto chi si impegna a mantenerlo funzionanti per un arco temporale di almeno venti anni con un sistema che riconoscerà un incentivo per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta appunto su tale periodo.
Tale sistema di incentivazione è definito appunto in Conto Energia.
Alcune caratteristiche del nuovo Conto Energia:
Tipologie di impianti ammessi alle incentivazioni
Per quanto concerne il livello di integrazione architettonica degli impianti vengono definite tre categorie:
b1) Non integrato (ad es. impianto al suolo)
b2) Parzialmente integrato (ad es. impianto sovrapposto a tetti a falde inclinate)
b3) Integrato (ad es. impianto facente parte la struttura tipo pensiline con copertura in moduli FV)
Riportiamo alcuni esempi delle tre tipologie di integrazione di impianto:
b1) Non integrato

b2) Parzialmente integrato

b3) Integrato

Il titolare di un impianto fotovoltaico può decidere di:
Nel primo caso il titolare dell’impianto si configura come produttore e vende l’energia elettrica.
Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto:
Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla rete.
Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW.
Alcune importanti caratteristiche dello scambio sul posto:
Individuazione della tariffa incentivante
La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione), e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo).
La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari che vedremo in seguito e inoltre la tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % per il riconoscimento del premio per l’efficienza energetica che può essere richiesto più volte.
È importante ribadire che l’incentivo è riconosciuto a tutta l’energia prodotta.
Nello schema esemplificativo riportato di seguito le tariffe sono espresse in €/kWh.
|
Potenza nominale |
Impianti |
|||
|
b1 |
b2 |
b3 |
||
|
Non integrato |
Parzialmente |
Integrato |
||
|
A |
1 ≤ P < 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
|
B |
3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
|
C |
P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore e’ pari a circa 0,0014€ per ogni kWh.
L’IVA su tali impianti è al 10%.
Periodo di rientro dell’investimento di un impianto fotovoltaico
Il periodo di rientro dell’investimento (Pay Back Period) identifica il numero di anni entro cui l’investitore rientra del capitale investito.
Nel caso di un impianto fotovoltaico che usufruisce di un incentivazione in conto energia tale grandezza è funzione di diversi fattori tra cui:
A ciò va inoltre aggiunto l’incentivo ulteriore determinato dalla disciplina di “scambio sul posto”.
Considerando tali fattori nel nord Italia il periodo di rientro dell’investimento oscilla tra i 9 e gli 11 anni mentre nel sud Italia diventa sensibilmente più basso come si può intuitivamente capire dalla cartina accanto recante la mappa della produttività energetica delle differenti località italiane:
Incremento del 5% delle tariffe incentivanti
Esiste la possibilità di incrementare del 5% il valore della tariffa incentivante in base alle seguenti casistiche:
I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili.
Premio per uso efficiente dell’energia
Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che operano in regime di scambio sul posto, se si effettuano interventi di efficienza energetica sull’edificio asservito all’impianto fotovoltaico tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso.
La riduzione deve essere attestata da due Certificazioni Energetiche (ante e post interventi realizzati).
Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa di base riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno primario di energia effettivamente conseguita (premio massimo previsto pari al 30%).
La realizzazione di nuovi interventi, che conseguono una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto, rinnovano il diritto al premio.
La cessione congiunta dell’immobile e dell’impianto che ha diritto al premio comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante.
Il premio compete nella misura del 30 % della tariffa base, sempre nel caso degli impianti operanti in regime di scambio sul posto, a servizio di unità immobiliari completate successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora vengano rispettate determinate condizioni di basso fabbisogno energetico dell’unità immobiliare stessa (inferiore del 50 % a quello fissato nell’allegato C del Dlgs 192/2005).
Variazione delle tariffe nel tempo
L’energia prodotta dagli impianti Fotovoltaici ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe di riferimento anno 2007 riportate nel DM).
Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento dell’anno 2007 per ciascuno degli anni successivi al 2008.
Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.
Condizioni per la comulabilità
Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM:
Per le scuole pubbliche/paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale di qualunque entità.
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con la richiesta di detrazione fiscale.
Sono escluse dalle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati per obblighi di legge (n°192/2005 e n° 96/2006), che entreranno in esercizio dopo il 31/12/2010.
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