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conto energia

Su questo argomento: Introduzione, Tipologia di impianti ammessi all'incentivazione, Scambio sul posto, Individuazione della tariffa incentivante, Periodo di rientro dell’investimento di un impianto fotovoltaico, Incremento del 5% delle tariffe incentivantiPremio per uso efficiente dell'energia, Variazione delle tariffe nel tempo, Condizioni di cumulabilità.

Leggi anche: Impianti fotovoltaici e Conto Energia

 

Introduzione

Il nuovo decreto di incentivazione del Fotovoltaico si basa su un principio differente rispetto quelli utilizzati sino ad ora ovvero riconosce un contributo in base alla reale produzione di energia elettrica e non alla semplice realizzazione dell’impianto.

Sino al 2006 erano stati previsti dei sistemi di incentivazione definiti ‘in conto capitale’ ovvero che a fronte in un investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico riconoscevano il rimborso di una quota parte di tale importo.
Oggi si è deciso di premiare non tanto chi realizza l’impianto ma piuttosto chi si impegna a mantenerlo funzionanti per un arco temporale di almeno venti anni con un sistema che riconoscerà un incentivo per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta appunto su tale periodo.
Tale sistema di incentivazione è definito appunto in Conto Energia.

Alcune caratteristiche del nuovo Conto Energia:

  • Richiesta di ammissione alle tariffe a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto
  • Ampliamento della quota di potenza incentivabile ed eliminazione dei limiti annuali di potenza.
  • Previsti 1200 MW + periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici)
  • Eliminato il limite massimo di 1000 kW per il singolo impianto
  • Tariffe che premiano il grado di integrazione architettonica e gli impianti domestici (tre livelli di integrazione)
  • Tariffe che premiano il risparmio energetico.

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Tipologie di impianti ammessi alle incentivazioni

Per quanto concerne il livello di integrazione architettonica degli impianti vengono definite tre categorie:

b1) Non integrato (ad es. impianto al suolo)
b2) Parzialmente integrato (ad es. impianto sovrapposto a tetti a falde inclinate)
b3) Integrato (ad es. impianto facente parte la struttura tipo pensiline con copertura in moduli FV)

Riportiamo alcuni esempi delle tre tipologie di integrazione di impianto:

b1) Non integrato

Impianto non integrato Impianto non integrato

b2) Parzialmente integrato

Impianto parzialmente integrato Impianto parzialmente integrato

b3) Integrato

Impianto integrato Impianto integrato

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Scambio sul posto

Il titolare di un impianto fotovoltaico può decidere di:

  • Vendere l’energia elettrica prodotta o sul libero mercato o al gestore della rete.
  • Usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.

Nel primo caso il titolare dell’impianto si configura come produttore e vende l’energia elettrica.
Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto:

  • deve aver sottoscritto un contratto di fornitura (se è cliente vincolato) o i contratti di trasporto e di dispacciamento (se è cliente libero);
  • non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla, anche in maniera differita nel tempo, per coprire i propri consumi.

Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW.

Alcune importanti caratteristiche dello scambio sul posto:

  • Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve.
  • Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente). In sostanza l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo. Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete anche ciò è avvenuto in un momento diverso rispetto a quello in cui è stata prodotta.
  • Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute.
  • L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.

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Individuazione della tariffa incentivante

La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione), e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo).
La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari che vedremo in seguito e inoltre la tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % per il riconoscimento del premio per l’efficienza energetica che può essere richiesto più volte.

È importante ribadire che l’incentivo è riconosciuto a tutta l’energia prodotta.
Nello schema esemplificativo riportato di seguito le tariffe sono espresse in €/kWh.

 

Potenza nominale
dell'impianto
P (kW)

Impianti

b1

b2

b3

Non integrato

Parzialmente
integrato

Integrato

A

1 ≤ P < 3

0,40

0,44

0,49

B

3 < P ≤ 20

0,38

0,42

0,46

C

P > 20

0,36

0,40

0,44

 

I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore e’ pari a circa  0,0014€ per ogni kWh.

L’IVA su tali impianti è al 10%.

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Mappa della produttività energetica in ItaliaPeriodo di rientro dell’investimento di un impianto fotovoltaico
 
Il periodo di rientro dell’investimento (Pay Back Period) identifica il numero di anni entro cui l’investitore rientra del capitale investito.
Nel caso di un impianto fotovoltaico che usufruisce di un incentivazione in conto energia tale grandezza è funzione di diversi fattori tra cui:

  • la potenza installata;
  • la tipologia dell’impianto;
  • la radiazione solare annuale del luogo ove avverrà l'installazione;
  • un fattore di correzione calcolato sulla base dell'orientamento, dell'angolo di inclinazione dell'impianto ed eventuali ombre temporanee;
  • le condizioni operative dei moduli (temperatura, manutenzione, ecc);
  • le prestazioni tecniche dei moduli fotovoltaici, degli inverter e degli altri componenti dell'impianto.

A ciò va inoltre aggiunto l’incentivo ulteriore determinato dalla disciplina di “scambio sul posto”.
Considerando tali fattori nel nord Italia il periodo di rientro dell’investimento oscilla tra i 9 e gli 11 anni mentre nel sud Italia diventa sensibilmente più basso come si può intuitivamente capire dalla cartina accanto recante la mappa della produttività energetica delle differenti località italiane:

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Incremento del 5% delle tariffe incentivanti

Esiste la possibilità di incrementare del 5% il valore della tariffa incentivante in base alle seguenti casistiche:

  • per impianti, ricadenti nelle righe B e C - colonna 1 dello schema precedente, il cui proprietario (Soggetto Responsabile) acquisisce il titolo di autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999 (autoconsumo di almeno il 70% dell’energia prodotta);
  • per impianti il cui proprietario (Soggetto Responsabile) è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
  • per impianti integrati (tipologia b3) in edifici di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • per impianti il cui proprietario (Soggetto Responsabile) è un’Amministrazione comunale in un Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili.

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Premio per uso efficiente dell’energia

Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che operano in regime di scambio sul posto, se si effettuano interventi di efficienza energetica sull’edificio asservito all’impianto fotovoltaico tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso.
La riduzione deve essere attestata da due Certificazioni Energetiche (ante e post interventi realizzati).

Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa di base riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno primario di energia effettivamente conseguita (premio massimo previsto pari al 30%).

La realizzazione di nuovi interventi, che conseguono una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto, rinnovano il diritto al premio.

La cessione congiunta dell’immobile e dell’impianto che ha diritto al premio comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante.

Il premio compete nella misura del 30 % della tariffa base, sempre nel caso degli impianti operanti in regime di scambio sul posto, a servizio di unità immobiliari completate successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora vengano rispettate determinate condizioni di basso fabbisogno energetico dell’unità immobiliare stessa (inferiore del 50 % a quello fissato nell’allegato C del Dlgs 192/2005).

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Variazione delle tariffe nel tempo

L’energia prodotta dagli impianti Fotovoltaici ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe di riferimento anno 2007 riportate nel DM).
Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento dell’anno 2007 per ciascuno degli anni successivi al 2008.
Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.

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Condizioni per la comulabilità

Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM:

  • contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%;
  • certificati verdi e titoli di efficienza energetica.

Per le scuole pubbliche/paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale di qualunque entità.

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con la richiesta di detrazione fiscale.

Sono escluse dalle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati per obblighi di legge (n°192/2005 e n° 96/2006), che entreranno in esercizio dopo il 31/12/2010.

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