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f.a.q. su fotovoltaico e conto energia

Definizioni generali, finalità ed obiettivi
Soggetti beneficiari degli incentivi ed autorizzazioni amministrative
Requisiti degli impianti
Incentivi previsti
Modalità di accesso agli incentivi
Valutazioni economico-finanziarie

 

1. Definizioni generali, finalità ed obiettivi.

1) Cos'è  il Conto Energia?
Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione attraverso il quale viene remunerata l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. Tale meccanismo si distingue da altri, in “conto capitale”, in quanto paga solo l'energia prodotta e non prevede alcun rimborso per l'investimento inizialmente sostenuto.

2) Come è regolamentato il nuovo conto energia?
Il conto energia 2007 trova fondamento normativo nel Decreto Interministeriale del 19 Febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 Febbraio 2007) e nella successiva delibera n.90/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
 
3) Tutte le fonti rinnovabili che producono energia elettrica sono oggetto di questo incentivo?
No. Oggetto dell'incentivo è la “Produzione di Energia Elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”. Conseguentemente sono escluse tutte le altre fonti rinnovabili quali ad esempio l'eolico e le biomasse.
 
4) Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto o sistema fotovoltaico è un impianto che consente di trasformare la luce del sole in energia elettrica da impiegare per utilizzi domestici (per le luci e gli apparecchi elettrici presenti nelle nostre case, come frigo, tv, etc...). Gli elementi che costituiscono un impianto fotovoltaico sono i moduli che captano la luce generando elettricità e l'inverter, che trasforma la corrente prodotta dai pannelli da continua ad alternata in modo che possa essere utilizzata.

5) Quali sono i principali vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
La tecnologia fotovoltaica consente la produzione di energia elettrica:

  • con assenza di emissioni inquinanti
  • senza l'utilizzo di combustibili fossili
  • con costi minimi di esercizio e manutenzione, stante l'assenza di parti in movimento.

6) Quali sono i principali svantaggi della tecnologia fotovoltaica?
La tecnologia fotovoltaica:

  • presenta una produzione discontinua a causa della presenza variabile della fonte stessa, il sole. Tuttavia, i pannelli fotovoltaici captano la luce diffusa tipica delle giornate nuvolose e quindi in tali condizioni l'impianto continua a produrre energia seppur in minore quantità.
  • ha un elevato costo iniziale causato dal costo dei moduli, ed è per questo che è oggetto di apposito incentivo. Per ovviare ulteriormente a questo problema Ferraloro Energia ha ideato il progetto "Energia Costo Zero" che dà l'opportunità di realizzare il proprio impianto fotovoltaico senza alcun esborso di capitali propri.

7) Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
L'estensione dell'impianto dipende dai consumi che deve andare a soddisfare. Un impianto per una famiglia media occupa circa 16-24 mq che si ricavano sulla superficie del tetto.
 
8) Che cosa è un impianto solare termico?
L'impianto solare termico è una struttura che utilizza l'energia termica del sole (ossia il calore del sole) per riscaldare l'acqua, che sarà poi utilizzata per usi domestici o industriali (uso sanitario e/o riscaldamento).
 
9) Tutti gli impianti fotovoltaici hanno diritto all'incentivo?
No. Solo quelli che rispettano i requisiti (tecnici e non) previsti del D.L. 19/02/2007.
[ si veda a tale proposito l'apposito paragrafo in seguito, paragrafo “2.” ]

10) Quali sono le tipologie di impianto previste?
La norma distingue tre tipologie di impianto:

  • “non integrato”
  • “parzialmente integrato”
  • “integrato architettonicamente”

Tale distinzione serve per definire le tariffe incentivanti cui si ha diritto, che sono più elevate al crescere dell'integrazione architettonica conseguita con l'installazione.

11) Che cosa è un impianto fotovoltaico “non integrato”?
È un impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie “parzialmente integrato” e “integrato” di cui agli allegati 2 e 3 del decreto.

12) Che cosa è un impianto fotovoltaico “parzialmente integrato”?
È un impianto costituito da moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre, parapetti, pensiline, pergole o tettoie in modo da non sostituire i materiali che costituiscono le suddette superfici d'appoggio ma complanando le stesse.
 
13) Che cosa è un impianto fotovoltaico “integrato” architettonicamente?
Si ha un'integrazione architettonica quando vi è la sostituzione dei materiali di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita, nonché negli altri casi specifici esposti nell'allegato 3 del Decreto 19/02/2007 (in particolare moduli fotovoltaici posti su pensiline, pergole, tettoie o in sostituzione di finestre, balaustre o frangisole).
 
14) È sufficiente sostituire le tegole o la copertura per avere l'integrazione architettonica?
No. Occorre che la copertura costituita dai moduli fotovoltaici sia aderente alla superficie senza sbalzi o rilievi significativi, in modo da costituire la continuazione del rivestimento.
 
15) Quale è il tetto massimo di potenza incentivabile?
La soglia massima di potenza incentivabile è di 1.200 MW. In aggiunta a questo limite hanno diritto all'incentivo tutti gli impianti che entrano in esercizio nei 14 mesi successivi alla data nella quale tale limite viene raggiunto (24 mesi per impianti di enti pubblici).
 
16) Cosa si intende per “soggetto responsabile”?
È il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto, che ha il diritto di richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti.
 
17) Cosa si intende per “servizio di scambio sul posto”?
Il meccanismo di "scambio sul posto" permette di scambiare elettricità con la rete elettrica nazionale. Infatti, l'energia prodotta e non utilizzata viene immessa in rete. Nei periodi di minore produzione dell'impianto la rete elettrica garantirà gratuitamente all'utente il necessario apporto di energia.

18) Il soggetto responsabile e beneficiario dello “scambio sul posto” devono coincidere?
Si.
 
19) Cosa si intende per “soggetto attuatore”?
Il soggetto attuatore è il gestore dei servizi elettrici (GSE spa), al quale va inviata la richiesta di concessione della tariffa incentivante. Il GSE è responsabile dell'erogazione degli incentivi previsti dal conto energia.
 
20) Cosa si intende per “gestore di rete locale”?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui viene affidata la gestione della rete elettrica del luogo in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico.
 
21) Cosa si intende per “distributore locale”?
Si definisce “distributore locale” il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica; tale soggetto può coincidere con il gestore di rete locale.
 
22) Cosa si intende per “data di entrata in esercizio di un impianto”?
La data di entrata in esercizio in un impianto è la data nella quale si sono verificate tutte le seguenti condizioni:

  • l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico
  • risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete
  • risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica
  • risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti

 

2. Soggetti beneficiari degli incentivi ed autorizzazioni amministrative

1) Chi può beneficiare degli incentivi previsti dal Conto Energia?
Tutti. La norma prevede, infatti, che possano beneficiare delle tariffe incentivanti:

  • le persone fisiche
  • le persone giuridiche
  • i soggetti pubblici
  • i condomini di unità abitative e/o edifici.

2) Può una persona fisica realizzare più impianti?
Sì e per ciascuno di essi potrà accedere alle tariffe incentivanti.

3) Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
Ovunque, su una qualsiasi pertinenza di un immobile o su un terreno.

4) È possibile realizzare un impianto utilizzando parti in comune di un condominio?
Si ma è necessario distinguere due casi:

  • Installazione (e conseguente accesso all'incentivazione) da parte di un condominio, diretta a soddisfare esigenze di energia dell'utenza in comune (es. per illuminazione esterna e delle scale, per l'ascensore, per i sistemi di automazione di ingresso, garage, cancelli,...)
  • Installazione (e conseguente accesso all'incentivazione) da parte di singoli condomini per le rispettive esigenze ed utenze.

Nel primo caso: sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali, restando però operativa la facoltà, da parte dei condomini dissenzienti e qualora l'innovazione importi una spesa gravosa, di essere esonerati dall'esborso. In tal caso, ovviamente, i condomini che richiederanno l'esonero dalla spesa non potranno trarre vantaggio delle incentivazioni.

Nel secondo caso: l'assemblea neppure a maggioranza qualificata può autorizzare il singolo condominio ad installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni e, in particolare, come è naturale sul tetto o sul lastrico solare, tutte le volte in cui questo impedisca agli altri partecipanti alla comunione di farne parimenti uso. Sarà quindi necessaria una delibera con unanimità dei consensi di tutti i condomini.

5) È possibile realizzare un impianto su un immobile di proprietà dato in affitto a terzi?
Si, fermo restando i diritti derivanti dai rapporti tra proprietario ed affittuario disciplinati dal contratto di locazione, ma non si potrà ottenere il servizio di scambio sul posto.

6) Il conduttore, l'affittuario o l'usufruttuario possono accedere alle tariffe incentivanti?
Si, purché abbiano ottenuto l'autorizzazione dal proprietario dell'immobile.

7) Sono necessarie autorizzazioni amministrative per installare un impianto fotovoltaico?
Normalmente, per un impianto fotovoltaico con potenza nominale fino a 20 kW da installare su di un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.); non è soggetto a V.I.A.,ossia la Valutazione ad Impatto Ambientale e neppure al procedimento unico davanti alla Regione.

8) In quali casi è necessaria un'ulteriore autorizzazione per impianti fino a 20 kW?
Nel caso in cui il sito di installazione ricada in un'area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla osta” ala competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco, Sovrintendenza,...).

9) Quanto tempo si deve attendere per dare inizio ai lavori una volta presentata la D.I.A.?
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dichiarazione di Inizio Lavori, il silenzio assenso si trasforma ed è possibile iniziare i lavori.

10) Quanto tempo si deve attendere per cominciare i lavori in caso di vincoli ambientali?
Nel caso di area protetta, soggetta a vincoli di tipo paesaggistico o architettonico, occorre attendere ulteriori 60 giorni dalla data di comunicazione dell'Amministrazione comunale.

11) È possibile realizzare un impianto fotovoltaico su un'area classificata agricola?
Un impianto fotovoltaico con potenza nominale fino a 20 KW è considerato non industriale e può essere realizzato in aree classificate agricole senza necessità di effettuare la variazione della destinazione d'uso.

12) Perché a volte si incontrano ostacoli per ottenere le autorizzazione amministrative?
È vero che talvolta, anche se in pochi Comuni (evidentemente poco sensibili alla tematica), e soprattutto per gli impianti a terra, si incontrano ostacoli anche per l'installazione di impianti fino a 20 KW.
Il problema nasce da un errore contenuto nel Dlgs 387/2003 che potrebbe superato con il solo utilizzo del buon senso, scelta che attua, fortunatamente, la stragrande maggioranza dei Comuni.
Sta di fatto che, alcuni Comuni respingono la D.I.A. ritenendo competente, su tale tematica, la Regione che a sua volta ritiene responsabile il Comune; alcune Regioni hanno provveduto ad approvare leggi regionali specifiche disciplinando la materia delle deleghe agli Enti locali come previsto dal Dlgs 387/2003. Estranea a questo ad esempio c'è la Regione Veneto che non ha partecipato a questo tipo di iniziativa.

 

3.  Requisiti degli impianti

1) Quali  tipologie di moduli fotovoltaici consentono di accedere agli incentivi?
Gli impianti possono essere in silicio cristallino, amorfo o di tecnologia ibrida, purché rispettino i parametri ed abbiano le certificazioni previste esposte nell'allegato 1 del decreto.

2) Oltre ai requisiti tecnici ci sono altre cause di esclusione dagli incentivi?
Si. Non beneficiano degli incentivi gli impianti:

  • che hanno già beneficiato degli incentivi dei quali sono esplicati i contenuti nei Decreti del 28/07/2005 e 06/02/2006
  • di potenza nominale inferiore a 1 KW
  • non conformi alle norme tecniche previste oppure realizzati con componenti già impiegati in altre impianti (“usati”)
  • non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, che saranno oggetto di successivo decreto.

3) Esiste un limite minimo di potenza installata per aver diritto agli incentivi?
Si e tale potenza è del valore di 1 KW.

4) Esiste un limite massimo di potenza installata incentivabile?
No.

5) Possono accedere agli incentivi gli impianti non collegati alla rete elettrica?
No. I criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate saranno definiti con successivo decreto.

6)  Negli impianti possono essere utilizzati componenti usati?
No. Non è possibile l'utilizzo di materiale e componenti usati di alcun tipo.

7) È possibile potenziare un impianto esistente?
Si purché l'impianto sia in esercizio da almeno due anni ed avvenga un potenziamento di almeno 1 KW.

8) Il contatore del gestore della rete va posizionato fuori dalla proprietà del soggetto responsabile per garantire una più agevole lettura?
No, il contatore va posizionato il più vicino possibile all'inverter e quindi anche all'interno dell'edificio. Il responsabile dell'impianto deve garantire la possibilità di accesso da parte del gestore della rete in condizioni di sicurezza.

9) Vengono eseguiti controlli sugli impianti?
Il soggetto attuatore (GSE) definisce e attua le modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti.


4.  Gli incentivi previsti

1) Quali sono le tipologie di incentivo previste?
Il  Conto Energia prevede:

  • tariffe incentivanti in funzione dell'energia elettrica prodotta
  • maggiorazioni “fisse”, espresse in termini percentuali, alle suddette tariffe che spettano in presenza di determinate situazioni specifiche
  • premio, espresso sempre in termini percentuali sulle tariffe base, che spetta in presenza di interventi sull'edificio che consentono di conseguire un risparmio energetico.

Questi incentivi, incluse eventuali maggiorazioni e premio, sono erogati dal GSE.
Oltre a tali incentivi ed eventuali maggiorazioni e premio ottenuti in forza dalle norme previste, il soggetto responsabile di un impianto fino a 20 KW può, alternativamente:

  • vendere l'energia prodotta sul libero mercato
  • vendere l'energia prodotta al gestore di rete (a prezzo amministrato)
  • usufruire del servizio di scambio sul posto.

2) Quando non spettano gli incentivi?
Le tariffe incentivanti non spettano, prescindendo i vincoli tecnici dell'impianto, in presenza di:

  • certificati verdi
  • riconoscimento o richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni)
  • incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto
  • titoli di efficienza energetica.

3) A quanto ammontano le tariffe incentivanti?
Le tariffe incentivanti previste sono in funzione della potenza dell'impianto e della sua tipologia, secondo la tabella di seguito esposta (importi espressi in eurocent per kW prodotto) che riassume le tariffe che saranno valide per gli impianti collegati alla rete dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Potenza nominale dell'impianto

Impianti non integrati

Impianti parzialmente integrati Impianti integrati
Da 1 a 3 kWp 0,384 €/kWh 0,422 €/kWh 0,470 €/kWh
Da 3 a 20 kWp 0,365 €/kWh 0,404 €/kWh 0,442 €/kWh
Oltre i 20 kWp 0,346 €/kWh 0,384 €/kWh 0,422 €/kWh

4) Quanto durano gli incentivi previsti?
Le tariffe incentivanti sono riconosciute per un periodo di 20 anni e una volta riconosciute sono costanti per tutto il periodo, non essendo previsto un meccanismo di indicizzazione dei prezzi.

5) Quali sono le tariffe incentivanti previste dopo il 2010?
A partire dal 2009 saranno emanati decreti biennali per l'aggiornamento delle tariffe. Qualora ciò non avvenga continueranno ed essere in vigore e quindi a valere le tariffe valide nel 2010.

6) Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?
Su quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.

7) Cosa succede terminato il periodo di diritto degli incentivi?
Si interrompono gli incentivi derivanti dalle tariffe incentivanti, mentre continuano i benefici derivanti da:

  • disciplina dello scambio sul posto
  • remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete a seconda dell'opzione scelta al momento dell'attivazione.

8) Quali sono le maggiorazioni previste?
Le tariffe sono aumentate del 5% nei seguenti casi:
impianti maggiori di 3kW non integrati architettonicamente di soggetti autoproduttori (ossia che consumino almeno il 70% dell'energia prodotta).

 Inoltre la maggiorazione del 5% si applica a:

  • Scuole pubbliche e strutture sanitarie pubbliche
  • Impianti integrati in sostituzione di strutture in eternit o contenenti amianto
  • Impianto su edifici pubblici di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

9) Oltre alla maggiorazione del 5% esiste anche un altro premio in caso di impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia?
Si. Esiste un ulteriore premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia, che si cumula con la maggiorazione della tariffa del 5% di cui sopra.

10) Tutti gli impianti possono accedere all’ulteriore premio previsto?
No. Solo gli impianti operanti in regime di scambio sul posto.

11) Quali sono i requisiti per accedere al premio previsto?
Oltre a quello di aver optato per il regime di scambio sul posto, l'ulteriore requisito che bisogna avere per accedere al premio previsto è che il soggetto responsabile effettui interventi finalizzati ad un uso efficiente dell'energia.
A tal fine:

  • il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio, che deve comprendere anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio
  • successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica
  • l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia vanno dimostrati con nuova certificazione energetica dell'edificio.

12) A quanto ammonta il premio per l'uso efficiente dell'energia?
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia.
In altre parole, se il soggetto responsabile effettua interventi che comportano la riduzione del 10% del fabbisogno energetico dell'edificio, ottiene un premio del 5% sulla tariffa incentivante cui ha diritto.

13) Esiste un limite massimo al premio?
Si. Il premio non può mai eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta.

14) Il premio viene riconosciuto immediatamente?
No. Il premio è riconosciuto a decorrere dell'anno successivo alla data della domanda ritualmente documentata con l'esecuzione degli interventi.

15) Lo scambio sul posto è possibile per tutti gli impianti?
No, solo per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20kW.

16) Ci sono altre opzioni oltre allo scambio sul posto?
Si. Per gli impianti con potenza nominale eccedente i 20kW, come pure per quelli che (pur avendone la facoltà) non hanno optato per lo scambio sul posto, sarà possibile vendere l'energia prodotta al gestore di rete (a prezzo amministrato) o sul libero mercato.

17) Come funziona lo scambio sul posto?
L'energia prodotta e non utilizzata viene immessa nella rete elettrica nazionale. Nei periodi di minore produzione dell'impianto la rete elettrica garantirà gratuitamente all'utente il necessario apporto di energia. In tal modo per l'utente si determina un risparmio di circa 0,19 euro/kWh che per una famiglia media significa un beneficio tra i 400,00 e gli 800,00 € all'anno (in base ai consumi).

18) Come viene remunerata l'energia prodotta dal potenziamento successivo?
Tale energia accede alle sole tariffe previste, ma non al premio.

19) Come vengono effettuati i pagamenti degli incentivi in regime di scambio sul posto?
L'incentivo è corrisposto tramite versamenti bimestrali e al raggiungimento di 250€ direttamente sul numero di conto corrente dell'utente.

20) Come vengono effettuati i pagamenti degli incentivi in regime di vendita?
Mensilmente purché si raggiunga la cifra minima di € 500.

21) È possibile cedere il credito derivante dall'incentivo?
Si.

22) Quali sono le formalità richieste per la cessione del credito?
La cessione del credito si perfeziona con la notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario.

23) L'incentivo è soggetto ad IVA?
No.

24) l'incentivo è soggetto a tassazione?
Per quanto riguarda la tassazione esistono molte differenziazioni riassunte all’interno della circolare 46 /E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate e riportate schematicamente di seguito.
È importante sottolineare che l’utente che realizza un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto non paga nessuna tassazione sul contributo in Conto Energia.

 

Persona fisica/Ente non commerciale/Condominio

Persona fisica/Ente non commerciale

Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo / Associazione professionale

Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo

Imprese soggette ad IRPEF (Imprenditori individuali e società di persone)

Imprese soggette ad IRES (Società di capitali)

Produzione senza vendita (Senza consumi domestici)

Impianti < 20kW

Impianti>20kW

Impianto utilizzato solo per esigenze professionali

Impianto utilizzato anche per la vendita

Uso promiscuo

Scambio sul posto

Vendita eccedenza rispetto consumi

Su abitazione o sede ente non commerciale

Impianti diversi

IVA su tariffa incentivante

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

IRPEF+IRAP su tariffa incentivante

No

No

No

Si: su quota energia venduta

Si: su quota energia venduta

No

Si: su quota parte energia venduta

No

Si

N.A.

IRES+IRAP su tariffa incentivante

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Si

Ricevuta 4% su tariffa incentivante

N.A.

N.A.

N.A.

Si: su quota energia venduta

Si: su quota energia venduta

N.A.

Si: su quota energia venduta

No

Si

Si

IVA su energia venduta

No

N.A.

No

Si: franchigia di 7000 euro per le persone fisiche

Si

N.A.

Si

N.A.

Si

Si

IRPEF+IRAP su energia venduta

No

No

Si*(1)

Si: reddito di impresa

Si: reddito di impresa

No

Si

No

Si

N.A.

IRES+IRAP su energia venduta

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Si

Detraibilità IVA acquisto impianto

No

N.A.

No

Si: ma limitata *(2)

Si: ma limitata *(2)

Si

Si

Si

Si

Si

Ammortamento impianto

No

No

No

Si: ma limitata *(3)

Si: ma limitata *(3)

Si

Si*(4)

Si a 50%

Si

Si












*(1): Reddito diversi per persone fisiche e enti non commerciali; per i condomini si realizza un reddito diverso per le persone fisiche e enti non commerciali e reddito di impresa per le persone fisiche o giuridiche imprenditori in proporzione ai millesimi di proprietà.

*(2): Per le persone fisiche l’Iva è detraibile in relazione al rapporto fra la quantità di energia ceduta alla rete e quella prodotta dall’impianto. Per gli enti non commerciali l’Iva è detraibile per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

*(3): Per le persone fisiche l’ammortamento è ammissibile nella misura del 50 per cento. Per gli enti non commerciali l’ammortamento è ammissibile in relazione al rapporto fra l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di energia e il totale complessivo dei ricavi e proventi.

*(4) Se utilizzata anche per uso famigliare o personale l’impianto sarà ammortizzabile al 50%

N.A=Non applicabile

 

5. Modalità di accesso agli incentivi

1) Quali sono i passi necessari per realizzare l'impianto e accedere agli incentivi?
Il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti deve:
inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete. Nel caso di impianti potenza nominale non superiore a 20 kW il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
presentare la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) all'Amministrazione comunale competente.
comunicare la conclusione dei lavori al gestore di rete competente
far prevenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la decadenza dal diritto all'incentivo. Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull'apposito portale predisposto dal GSE stesso. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione prevista, il GSE comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

2) Quando è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti a tale richiesta gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW oppure, se l'impianto ricade in territori montani è necessario richiedere la licenza in caso di impianti superiori a 30kW.

3) Come va formalizzata la prima domanda da inoltrare al gestore di rete?
Per ciò che concerne Enel distribuzione (e così per gli altri Gestori di rete locale), le informazioni sono reperibili nel relativo sito web.

4) Quando si può iniziare a realizzare l'impianto?
Se sono trascorsi i 30 giorni dalla D.I.A. per il silenzio assenso o si sono ottenute le autorizzazioni necessarie in caso di sussistenza di vincoli, il soggetto responsabile può già realizzare l'impianto sapendo che, se rispetterà le prescrizioni stabilite dal Decreto, l'incentivazione sarà sicuramente riconosciuta.

5) Realizzato l'impianto come bisogna procedere?
Ad impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far prevenire al soggetto attuatore (GSE) la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.

6) Il rispetto dei tempi è importante?
Si. Il mancato rispetto delle tempistiche da parte del soggetto responsabile determina la perdita del diritto alla tariffa.

7) Come va formalizzata la comunicazione di fine lavori al Gestore di rete?
L' eventuale modulistica standard da utilizzare è definita dal gestore di rete a cui l'impianto deve essere connesso.

8) Sono stabiliti i tempi di intervento da parte del distributore locale?
L'impresa distributrice deve mettere a disposizione il preventivo entro 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta della connessione.

9) È prevista una sanzione in caso di ritardata consegna del preventivo?
È previsto un indennizzo di 60€ a favore del produttore.

10) Il preventivo deve avere una durata minima?
Si. Il preventivo deve avere durata minima di almeno tre mesi entro i quali deve intervenire l'accettazione del produttore.

11) Entro quanto tempo dalla dichiarazione di fine lavori il distributore deve realizzare la connessione?
L'impresa distributrice deve realizzare la connessione entro 30 giorni lavorativi se si tratta di lavori semplici (120 giorni in caso di lavori complessi) dalla data di comunicazione della fine lavori.

12) Quando si è in presenza di lavori semplici o di lavori complessi di connessione?
Il lavoro è semplice quando non comporta sviluppi della connessione già esistente, complesso quando occorre modificarla o potenziarla.

13) I corrispettivi per la connessione sono lasciati alla trattativa privata?
No. Sono stati definiti in misura vincolata dall'Autorità per l'energia e sono gli stessi previsti per l'utenza passiva: un diritto fisso e un corrispettivo di connessione vero e proprio che distingue una quota potenza e una quota distanza.

14) Sono previsti indennizzi a favore del soggetto responsabile in caso di ritardo?
Si. Per ogni giorno di ritardo l'azienda distributrice dovrà corrispondere l'1% del costo di connessione con il minimo di 5€ fino a 180 giorni. Superati i 180 giorni di ritardo scattano le sanzioni dell'Autorità per l'energia.

15) Il produttore può rivendicare l'ulteriore danno subito?
Si. È  sempre fatto salvo il maggior danno che il produttore abbia subito per effetto del ritardo.

16) Come va formalizzata la richiesta di concessione della tariffa del GSE?
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull'apposito portale predisposto dal GSE stesso ( l'indirizzo web http://fotovoltaico.gsel.it) attraverso il quale, come previsto dal Decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007, il soggetto responsabile dovrà interagire con il GSE per richiedere le “tariffe incentivanti”, le maggiorazioni e il relativo “premio” abbinato all'uso efficiente dell'energia.

17) Per gli impianti superiori a 50kW è ancora necessario rilasciare cauzione?
No. Non è più richiesto.


6. Valutazioni economico-finanziarie

1) Conviene investire in un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico consente, di per sé, un investimento “ambientale” di rilievo e di indubbia convenienza per i singoli e per tutta la comunità, ed in particolare per le generazioni a venire.
A parte considerazioni di questo tipo, che ciascuno potrà valorizzare secondo la propria sensibilità su questo tema, la convenienza “economica” di un investimento -peraltro abbastanza consistente- come questo si può valutare in base a due parametri:
tempi di ammortamento di un impianto fotovoltaico
 rendimento finanziario correlato all'investimento in un impianto fotovoltaico.

2) Cosa si intende per “tempo di ammortamento” di un impianto fotovoltaico?
Come per qualsiasi altro bene durevole che produce un rendimento economico, per ammortamento si intende il periodo di tempo necessario affinché l'impianto sia ripagato dal reddito dallo stesso prodotto.
Tale periodo temporale dipende ovviamente da alcuni fattori quali principalmente:
il costo dell'investimento
i costi di manutenzione da sostenere nel corso del tempo
la resa dell'impianto (in termini di energia prodotta) che determinano la resa economica dell'impianto stesso.

3) Quali sono i costi da considerare per l'acquisto di un impianto fotovoltaico?
I costi dipendono principalmente, e con grossa variabilità, dai seguenti fattori:
tecnologia dei moduli fotovoltaici scelti: un impianto con moduli di silicio amorfo ha un costo inferiore di impianto con moduli di altro tipo ma anche la sua resa è inferiore (oltre a richiedere maggior spazio a parità di potenza installata). In linea di massima, migliore è la resa energetica e maggiore sarà il costo dell'impianto.
Impianto fisso o impianto ad inseguimento: un impianto ad inseguimento (monoassiale o biassiale) prevede un meccanismo -talvolta abbastanza complesso- con il quale l'impianto insegue i movimenti del sole al fine di catturare il maggio irraggiamento possibile, al fine di massimizzare la resa dell'impianto fotovoltaico.
Ovviamente tale meccanismo, che consente di incrementare la resa di un impianto fino al 25 – 35%, ha dei costo aggiuntivi.
Potenza complessiva installata: come per tutti i beni, la maggior “quantità” consente sia l'accesso ad una diversa scontistica, sia i risparmi detti “economie di scala” deriv

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